Art. 14.
(Autonomia della pronuncia
sulla sanzione).

      1. La pronuncia sulla sanzione può essere non contestuale alla pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, quando il giudice ritiene necessario, per le valutazioni relative alle sanzioni, acquisire ulteriori elementi di prova, o verificare il consenso dell'imputato su determinate misure. In tale caso il giudice, dopo avere letto il dispositivo contenente l'affermazione di responsabilità, rinvia in tutto o in parte la pronuncia sulla sanzione ad una udienza successiva, con ordinanza nella quale sono indicati i temi da trattare.
      2. Nell'udienza di rinvio, le parti possono produrre documenti e presentare testi la cui citazione sia stata previamente autorizzata dal giudice. Il giudice ammette le prove esclusivamente in quanto siano rilevanti per le questioni indicate nell'ordinanza di cui al comma 1.
      3. Per la prestazione del consenso sui punti indicati nell'ordinanza di cui al comma 1, e per qualsiasi richiesta ai sensi del titolo III del libro I del codice penale, l'imputato ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale.
      4. La motivazione sulla responsabilità può essere depositata prima o contestualmente alla motivazione sulla sanzione. I termini per l'impugnazione decorrono in ogni caso dal deposito della motivazione sulla sanzione.
      5. I termini stabiliti dalla legge processuale con riferimento alla sentenza si intendono riferiti al momento della pronuncia sulla sanzione.

 

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